In Italia tutto parte con il recepimento da parte del senato della Direttiva 2018/2001 del Parlamento e del Consiglio Europeo sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (RED II), una serie di normative in materia di autoconsumo e comunità energetiche incentrato sullo sviluppo delle fonti rinnovabili, e nello specifico degli articoli 21 e 22 che sono elementi essenziali per lo sviluppo di una vera generazione distribuita e pulita.
Ai singoli Stati è richiesta l’implementazione di progetti pilota e la definizione di leggi e decreti per le riforme strutturali del Sistema Elettrico.
In previsione di una futura normativa uniforme a livello nazionale, ogni regione oggi ha autonomia per l’approvazione di leggi che prevedono l’istituzione di comunità con l’obiettivo di gestire un sistema energetico locale senza finalità di lucro. Le regioni si stanno muovendo con tempi e modalità differenti, ma è già possibile individuare alcune indicazioni comuni di massima.
Per fare un esempio pratico, ad oggi un impianto realizzato sul tetto di un condominio non può cedere energia ai diversi appartamenti: ARERA (l’Autorità dell’Energia Italiana) identifica la modalità one-to-one (ovvero un impianto un consumatore) come unica forma ammessa di autoconsumo.
La direttiva parla però di autoconsumo elettrico collettivo, ed in particolare stabilisce che è possibile produrre, accumulare e vendere energia con un modello one-to-many (ovvero un impianto più consumatori), rappresentando dunque uno stravolgimento dell’attuale regolamentazione.
L’obiettivo del senato è dare un nuovo approccio all’attuale quadro normativo italiano sull’autoconsumo, costituito da disposizioni frammentarie e disorganiche.
Ogni regione, attraverso bandi pubblici, metterà a disposizione risorse finanziarie per sostenere la fase di costituzione delle comunità energetiche.
Verranno predisposte delle graduatorie a punteggio che terranno conto delle specificità del territorio di riferimento, in modo da favorire le aree svantaggiate.
È necessaria una figura proponente (spesso identificata nel Comune) per la costituzione della comunità energetica, attraverso la predisposizione di protocolli di intesa cui possono aderire su base volontaria soggetti pubblici e privati.
Le comunità energetiche avranno l’obbligo di redigere annualmente un bilancio energetico e predisporre un documento di programmazione che identifica le azioni che la comunità intende adottare ai fini dell’efficienza e della riduzione dei consumi.
Per mantenere la qualifica di comunità energetica, la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri dovrà essere superiore al 70% del totale su base annua.
Questo rappresenta un obiettivo di efficienza importante al fine di garantire la virtuosità del meccanismo. Sicuramente da un punto di vista ecologico ciò rappresenta un virtuosismo ma lo sarà anche da un punto di visa economico e infrastrutturale.